IN ATTUAZIONE DEL D.P.R. 10 SETTEMBRE 1990, N. 285
Capo I
DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO
Art. 1.
1. Trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e segg. del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.
Art. 2.
1. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.
Art. 3.
1. Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, dev'essere vestito od almeno decentemente avviluppato in un lenzuolo.
Art. 4.
1. I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione devono essere di legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a mm. 20. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle, tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi di ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.
2. Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private a carattere perpetuo, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 millimetri, se di zinco, a 1,5 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di 25 mm.
Art. 5.
1. Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti a]l'arto del seppellimento, a cura e controllo dei necrofori, sarà collocata una targa di metallo col nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, impresso a martello. La targa porterà ancora il numero di rií-erimento al rcdistro dei permessi di seppellimento.
2. Nella cassa, prima della chiusura, dovrà essere posta una conveniente quantità di segatura di le'po o torba o altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, non putrescibile, in modo da impedire qualsiasi possibile ed eventuale sgocciolamento di liquidi.
3. Per quanto attiene ai requisiti delle casse ove verranno racchiuse le salme destinate alla tumulazione e non espressamente indicati nell'articolo si rinvia agli artt. 30 e 31 del D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990 e che qui si intendono riportati.
Art. 6.
1. Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno l'estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il Coordinatore Sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
2. Qualora il Coordinatore Sanitario constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentirne il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro. Anche per le estumulazioni valgono le norme di cui all'art. 55.
3. Se l'esumazione o l'estumulazione viene autorizzata dal Sindaco, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno, caso per caso, dettate dal Coordinatore Sanitario e che devono essere inserite nella stessa ordinanza del Sindaco all'uopo emessa, tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore Sanitario dell'Unità Sanitaria Locale e dell'incaricato del servizio di custodia.
Art.7.
1. Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode del cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio di Stato Civile.
Art. 8.
2. È proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contabiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il Coordinatore Sanitario abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
Art. 9.
1. Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'Autorità Giudiziaría, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.
Art. 10.
1. E vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
2. Il responsabile del servizio o il custode del cimitero sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Coordinatore Sanitario della U.S.S.L. competente chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.
Capo II
TRASPORTO DEI CADAVERI
Art. 11.
1. Il trasporto dei cadaveri al cimitero può essere a carico del Comune o a pagamento secondo le tariffe stabilite dal Consiglio Comunale, tenendo conto delle norme di cui all'art. 19 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
Art. 12.
1. Il trasporto come sopra può essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.
2. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.
3. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato D.P.R. n. 285/1990.
Art. 13.
1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo lee prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. 11 decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
2. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.
Art. 14.
1. I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati al deposito di osservazione del cimitero e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.
Art. 15.
1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa seguendo le prescrizioni dello stesso articolo, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E consentito di rendere al defunto le estreme onoranze; osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria salvo che il Coordinatore Sanitario non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
2. Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo capoverso del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 13 può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso, e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal Coordinatore Sanitario.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti nel successivo articolo 20, quando si tratti di malattie infettive-diffusive di cui all'elenco citato nel primo capoverso.
Art. 16.
1. Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Coordinatore Sanitario dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.
Art. 17.
1. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.
Art. 18.
1. I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.
Art. 19.
1. Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente articolo 13 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.
Art. 20.
1. Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero fuori dei casi previsti dalla Convenzione internazionale di Berlino o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina EU.
3. Negli altri mesi de11'anno, tale prescrizione si applica solo alle saline che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le quarantotto ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.
Art. 21.
1. Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato de11'accompagnamento.
Art. 22.
1. Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379 che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28 -aprile- 1938 tra la Santa Sede e 1'Italía, approvata e resa esecutiva con R.I). 16 giugno 1938, n. 1055.
3. Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli articoli 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
Art. 23.
1. Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al custode del cimitero il permesso di seppellimento con le modalità di registrazione di cui all'art. 70 del presente regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del Coordinatore Sanitario della U.S.S:L.
Art. 24.
1. Tanto nel caso dell'articolo precedente quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto è possibile, percorrere la strada più corta.
Art. 25.
1. Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
Art. 26.
1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.
2. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.
Capo III
INUMAZIONI
Art. 27.
1. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione (all'aperto e al coperto), scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda freatica.
2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per ffia procedendo senza soluzione di continuità.
Art. 28.
1. Ogni fossa sarà contrassegnata con un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Tale cippo sarà posto a cura del custode del cimitero, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.
2. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome del defunto e della data di nascita e di morte del defunto.
Art. 29.
1. Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
Art. 30.
1. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a rn. 2) la lunghezza di in. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età socto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.
Art. 31.
1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se nccessario, il coperchio della cassa di legno.
3. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.
4. Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lun0hezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.
5. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 111 20 cm. ed assicurato con mastice idoneo.
6. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.
7. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.
8. È vietato l'impiccio di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
9. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con 1'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
10. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
Art. 32.
1. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
Art. 33.
1. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanismo sicuro. Deposto íl feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 29,
2. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.
3. E pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc.
Art. 34.
1. Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché colle radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m. 1,10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, veni re ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.
Art. 35.
1. Sulle fosse dei campi comuni è permesso il collocamento di croci e monumentini o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo entro le dimensioni indicate nell'allegata Tabella A) previo pagamento della relativa tassa.
2. Tali ricordi, trascorso il periodo normale di dieci anni, restano di proprietà del Comune. È concesso il diritto di rinnovazione per altri dieci anni dietro pagamento della tassa intera in vigore all'epoca della scadenza.
3. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte e del nome di chi fa apporre il ricordo. Dietro analoga domanda è facoltà della Giunta comunale di autorizzare altre iscrizioni integrative.
Capo IV
TUMULAZIONI (Sepolture private)
Art. 36.
1. Il Comune può concedere l'uso aiprivati di:
v aree per tombe di famiglia o monumentali;
v tombe o forni o loculi individuali;
v nicchie ossario per la raccolta di resti mortali individuali e urne cinerarie.
Art. 37.
1. Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 36 devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
Art. 38.
1. Le tasse di concessione riguardanti la tumulazione di cui all'art. 36 sono C issate con deliberazione della Giunta comunale.
Art. 39.
2. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie o loculi sono, in solido, a carico del privati concessionari.
Art. 40.
1. Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:
a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
c) ad enti, corporazioni, fondazioni.
2. Nel primo caso la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.
3. Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba, per eredità, ai loro legittimi successori, esluso ogni altro.
4. Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del precedente articolo sono compresi:
· Gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado;
· Gli affini.
5. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.
6. I concessionari della tomba di famiglia hanno la possibilità di effettuare, a loro cura e spese, la estumulazione dei feretri estranei che si trovano nelle loro cappelle e di effettuare la tumulazione in altro loculo delle tombe stesse. Dopo trent'anni dalla prima tumulazione le salme di dette persone possono essere estumulate e depositate nell'ossario delle tombe stesse purché si trovino nelle condizioni descritte dal 5° comma dell'art. 85 del D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990. ,
Art. 41.
1. La tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti dei medesimi, come prevista dal 2° comma dell'art. 93, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta indirizzata al Sindaco, di anche uno solo dei concessionari, ví sia íl consenso di tutti i medesimi concessionari e la convivenza stessa si sia protratta fino al momento del decesso.
2. La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemerenze è demandata al Sindaco.
Art. 41 bis
Può essere consentita la tumulazione prm,visoria di salma in tomba di famiglia o loculi comunali nei seguenti casi:
a) in tomba di famiglia in attesa che il Comune, momentaneamente sprovvisto, predisponga nuovi colombari;
b) in tomba di famiglia in attesa che il richiedente, già concessionario di area cimiteriale, edifichi la tomba di famiglia;
c) in tomba di famiglia in attesa che il Comune predisponga altri colombari, essendo quelli disponibili comunali di non gradimento del richiedente;
d) in loculi comunali disponibili in attesa che il richiedente, già concessionario di area cimiteriale, edifichi la tomba di famiglia;
e) in loculi comunali, ancora disponibili, in attesa che il Comune predisponga altri nuovi loculi che siano di gradimento dei richiedenti.
Nel caso di cui alla lettera a) dovrà essere fatto deposito provvisorio di una somma eguale alla tassa minima di concessione stabilita per i loculi individuali; tale tassa minima sarà rimborsata per intero nel solo caso che il richiedente effettui la estumulazione entro un anno dalla messa a disposizione dei nuovi colombari, diversamente il Comune incamererà definitiVamente il deposito effettuato.
Nel caso di cui alla lettera b) dovrà essere fatto deposito provvisorio di una somma eguale alla tassa minima di concessione stabilita per i loculi individuali: tale tassa minima sarà rimborsata per intero nel caso che, il richiedente già concessionario di area, edifichi la tomba di famiglia entro i due anni previsti dal Regolamento di polizia mortuaria; trascorsi infruttuosamente i due anni il Comune incamererà l'intera somma depositata.
Nel caso di cui alla lettera c) la tumulazione provvisoria è da intendersi in via eccezionale di persona estranea, per cui non si avrà diritto al rimborso della tassa minima di concessione stabilita per i loculi individuali che è stata a11'atto della richiesta depositata.
Nel caso di cui alla lettera d) il Comune farà effettuare deposito di una somma eguale alla tassa prevista per il posto occupato e detrarrà 1/30 per ogni anno o frazione d'anno superiore ai mesi sei e per il primo anno l/30 qualunque sia il periodo di tumulazione; qualora dovessero trascorrere due anni infruttuosamente senza che il concessionario di area edifichi, la tumulazione si intende definitiva e la concessione sarà intesa, altresì, fatta con effetto retroattivo (data di effettiva occupazione con la tumulazione) ed il Comune incamererà l'intera somma depositata che dovrà essere integrata degli oneri di contratto e di legge a carico del concessionario.
Nel caso di cui alla lettera e) il Comune farà effettuare deposito di una somma eguale alla tassa prevista per il posto occupato e detrarrà 1/30 per ogni anno o frazione d'anno superiore ai sei mesi per I'occupaiione e per il primo anno 1/30 qualunque sia il periodo di tumulazione; dopo che il Comune avrà predisposto e messo a disposizione i nuovi colombari ]'estumulazione dovrà essere fatta entro un anno, altrimenti la tumulazione effettuata precedentemente sarà considerata definitiva e sarà incamerata l'intera somma depositata con invito a integrare la stessa delle spese di contratto che avrà decorrenza retroattiva (data di effettiva occupazione). Ogni qualvolta viene richiesta la tumulazione, provvisoria od eccezionale dovrà essere esibita al Comune dichiarazione di assenso del concessionario o dei concessio
nari.
Art. 42.
1. Le nicchie ed i loculi possono contenere un solo feretro.
2. I1 diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per 1a quale venne fatta la concessione. Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.
3. Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 50.
4. Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso del loculo facendo porre i resti mortali nell'ossario Comune; è riservata però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione in vigore all'epoca della scadenza.
5. I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali.
6. La concessione del loculo avviene soltanto al momento del decesso.
7. È concesso al coniuge superstite di chiedere la concessione del loculo adiacente al loculo concesso ai sensi del precedente punto 6.
8. L'assegnazione di ogni singolo loculo avverrà seguendo l'ordine progressivo verticale, partendo dall'alto verso il basso a partire dalla prima fila in alto a sinistra del colombaro.
Art. 43.
1. Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalle lapidi oltre i quindici centimetri.
Art. 43 bis
1. È consentita, previa deliberazione della G.C. la retrocessione al Comune di concessione di area o loculo cimiteriale. Nel caso di retrocessione di area cimiteriale entro i due anni dalla data di rilascio della concessione, il Comune rimborserà i quattro quinti della tariffa in vigore alla data della retrocessione, mentre rimborserà il 50% della tariffa in vigore alla data della retrocessione in ogni altro caso.
2. Nel caso di loculo posto _nel colombari edificati dal Comune, la retrocessione è consentita solo se non ancora utilizzato dall'avente diritto. In questo caso il Comune rimborserà i quattro quinti della tariffa in vigore alla data della retrocessione se questa avviene entro i due anni dalla data di concessione. Rimborserà invece il 50% della tariffa in vigore alla data di retrocessione e in ogni altro caso.
3. I loculi liberati dai feretri a seguito di estumulazioni ordinarie o straordinarie ritornano in pieno possesso del Comune che ne può disporre la nuova concessione alla tariffa in vigore all'atto della nuova concessione; Tale disposizione deve essere prevista espressamente nel contratto di concessione.
Art. 44.
1. Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali su deliberazione della Giunta Comunale.
2. Tali costruzioni dovranno essere esebuite direttamente dai privati. I singoli progetti debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere del Coordinatore Sanitario della U.S.S.L. e sentita la Commissione Edilizia Comunale. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione fu eseguita secondo il disegno e progetto approvato, sentito il parere del Coordinatore Sanitario.
Art. 45.
1. Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati; venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.
2. Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'ímpórto del terreno secondo le tariffe vigenti.
Art. 46.
1. Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Sindaco.
Art. 47.
1. Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali hanno la durata di anni 99 salvo rinnovo.
2. Scaduto tale periodo, gli interessati dovranno chiederne la conferma; e ciò perché consti sempre all'Autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, íl monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggete avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della successione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.
3. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.
Art. 48.
1. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente 199 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione. di un nuovo clinitero.
2. Tutte le concessioni si estinguono con la, soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli articoli 98 e 99 del D.P.R. 285/1990.
Art. 49.
1. La concessione delle tombe, nicchic: o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.
Art. 49 bis
1. Le cappelle o tombe di famiglia devono essere costruite entro due anni dalla concessione. Trascorso tale termine il Comune rientrerà in possesso dell'area concessa e non edificata senza nulla corrispondere al concessionario.
Capo V
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI
Art. 50.
1. Le esumazioni sono ordinarie é straordinarie.
2. Le prime si fanno quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento od alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata.
3. La seconda allorché, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono disseppelliti dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati.
Art. 51.
1. Le esumazioni ordinarie, per compiuto decennio, a mente dell'articolo 82 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, vengono regolate dal Sindaco seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate.
Art. 52.
1. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvengono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, sempreché coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle in sepolture private da essi acquistate nel recinto del cimitero.
2. In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco a mente del precedente art. 26.
3. Le lapidi, i cippi, ecc., devono essere ritirati dal custode del cimitero. Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.
4. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'Ufficio comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.
5. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.
Art. 53.
1. Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione e 30 per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria o l'autorizzazione del Sindaco.
2. Le esturnulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione e anch'esse sono regolate dal custode.
3. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica mediante un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, quando questa non sia già avvenuta in modo completo.
Art. 54.
1. Per le estumulazioni si osservano le norme di cui all'art. 86 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'art. 52 del presente Regolamento.
Art. 55.
1. Le esumazioni straordinarie per le saline da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Sindaco. Devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore Sanitario della U.S.S.L. e del custode del cimitero.
2. In caso di esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziiria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura dei custode del cimitero sotto l'osservanza delle disposizioni eventualrnente impartite dalla predetta Autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia e quelle dell'Autorità Sanitaria a tutela dell'igiene.
Art. 56.
1. Per eseguire una esumazione od estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è stato inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.
2. Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa veri-1,1 spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 5%; ciò fatto e passate le corde sotto di essa, questa verrà sollevata con mezzi meccanici.
3. Esaminata ancora la cassa nel sotto fondo, se appena presenta senni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.
4. Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, l'esumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà essere disinfettata coll'acqua di calce e con soluzione di creolina, e così tutto il terreno circostante ove possa avere avuto contatto il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al 3 per mille. I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di egual tessuto; alle numi porteranno guanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato terminato il servizio.
Art. 57.
1. Nei casi di esumazioni o di estumulazioni autorizzate dal Sindaco per conto ed interesse di privati, saranno versate alla cassa comunale le somme di compensi per assistenza e di opera del personale stabilite dalla Giunta comunale e previste dalla tabella annessa al presente Regolamento.
Capo VI
CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE
Art. 58.
1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco dietro presentazione dei seguenti documenti:
a) Estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti 12 chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro i quali, alla morte, risultano iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.
b) In mancanza di disposizione testamentaria, atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge o dei parenti più prossimi individuati secondo gli artt. 74 e seguenti del codice civile.
c) Certificato in carta libera del Medico curante o del Medico necroscopo, con firma autenticata dal Coordinatore Sanitario dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
2. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione di nulla osta dell'Aurorità Giudiziaria.
Art. 59.
1. Le urne cinerarie devono portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto, le cui ceneri contengono.
Art. 60.
1. Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.
Art. 61.
1. Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario e devono essere riposte in un colombario appositamente predisposto.
2. Comunque le dimensioni limite e le caratteristiche edilizie delle urne predette sono stabilite nel Regolamento comunale di igiene e sanità.
Art. 62.
1. Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni, ferme restando le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 13 e 22, non va soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.
Art. 63.
1. Le urne cinerarie possono essere deposte, oltre Cile nel cimitero, anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali od anche in colombari privati. Questi ultimi debbono avere le caratteristiche delle nicchie cinerarie del cimitero comunale, debbono avere destinazione stabile e debbono offrire garanzia contro ogni profanazione, oppure nei templi, purché in sito conveniente e di proprietà, o affidate alla custodia di ente morale legalmente riconosciuto o dietro richiesta o consenso delle famiglie o dell'ente morale stesso.
2. La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'art. 343 del TU. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 si farà constatare da apposito verbale in tre originali, dei quali uno rimane presso il custode del cimitero, uno a chi prende in consegna l'urna ed il terzo viene trasmesso all'Ufficio dello Stato Civile.
Art. 64.
1. Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.
2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per la eventuale rettifica, da parte del Coordinatore Sanitario, della scheda di morte di cui all'art. 4.
3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva, il Medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al Coordinatore Sanitario dell'Unità Socio Sanitaria Locale competente ed essa varrà come denuncia ai sensi dell'art. 254 del TU. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.
Art. 65.
1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo del Coordinatore Sanitario dell'Unità Socio Sanitaria Locale, da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco epe la rilascia previa presentazione di:
a) una dichiarazione di un Medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
b) distinti certificati del Medico curante e del Medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
3. Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 20 è eseguito dal Coordinatore Sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 8 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, nn, 285.
Art. 66.
1. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli articoli 9 e 69 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.
Capo VII
ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI
E PERSONALE ADDETTO
Art. 67.
1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 50 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 il Sindaco può autorizzare, per giustificati motivi, la sepoltura e, compatibilmente con le disponibilità, concedere sepoltura a pagamento anche ai non residenti deceduti fuori del Comune.
Art. 68.
1. Il cimitero comprende:
a) un'area destinata ai campi di inumazione;
b) un'area destinata alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività (con spazi e loculi di varia natura);
c) una camera mortuaria;
d) i servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali;
e) un ossario comune;
f) un edificio (colombario) per raccogliere le urne cinerarie o i resti delle salme mineralizzate;
Art. 69.
1. Il servizio di custodia del cimitero è assicurato dal seguente personale:
a) un responsabile del servizio facente anche le funzioni di custode e necroforo;
b) gli addetti ai lavori nel cimitero saranno sottoposti a vaccinazi0nc antitetanica.
Art. 70.
1. Il responsabile del servizio:
a) ritira e conserva presso di sè l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
b) tiene aggiornato l'apposito registro previsto dall'art. 52 del D.P.R, di cui sopra;
c) è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi i] sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.
Art. 71.
1. Il custode del cimitero:
a) Ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'art. 23 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
b) assiste a tutte le esumazioni e estumulazioni e vigila sui servizi di seppellimento, sui trasporti di feretri o cadaveri;
c) provvede alla tenuta dei registri e alla sorveglianza degli edifici pubblici e prívati ed ai lavori degli inservienti;
d) si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
e) vigila perché non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
f) esegue i lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombro della neve dal suolo viabile, valendosi anche dell'opera degli inservienti sempreché ciò sia conciliabile con la regolarità del servizio speciale a questi affidato;
g) impedirà che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura;
h) si accerta che quotidianamente sia preparato il numero di fosse occorrenti all'interramento dei cadaveri per il giorno successivo, regolandosi sulla media della mortalità giornaliera;
i) vigila sull'osservanza dell'orario di accesso al pubblico del cimitero stabilito dalla G.C.;
l) vigila sull'attività delle ditte private che eseguono lavori nel cimitero, e ne coordina l'accesso secondo le disposizioni impartitegli dal Sindaco o dall'Assessore da quest'ultimo delegato;
m) assiste il Coordinatore Sanitario e ne richiede l'intervento in ogni caso di necessità.
Capo VIII
NORME DI SERVIZIO
Art. 72.
1. Speciale incarico del custode, è quello delle tumulazioni ed esumazioni dei cadaveri.
2. Egli deve perciò, scavare le fosse, ricevere i cadaveri alle porte del cimitero, trasportarli al luogo di tumulazione, calarli nelle fosse o deporli nelle celle murali, riempire le fosse, visitarle frequentemente, riparando i cedimenti e otturando le screpolature che si riscontrassero nel terreno, esumare e trasportare le salme di cui fosse ordinato il collocamento in altro sito, autopsie e disinfezioni e compiere altri simili servizi.
3. per li sicurezza e buona conservazione di quanto esiste nel cimitero.
4. E al servizio esclusivo del Comune; quindi il tempo che a lui sopravanzi dalle suaccennate occupazioni deve impiegarlo nel servizio di pulizia del cimitero e sue dipendenze interne ed esterne, secondo gli ordini che riceve.
Art. 73.
1. Il custode del cimitero urbano dipende amministrativamente dal Sindaco, o in mancanza del Sindaco:
a) dall'Ufficio Tecnico per tutto quanto riguarda gli edifici, i viali, sentieri, spazi ecc.;
b) dall'Ufficio dello Stato Civile per la tenuta dei registri;
2. Il custode, quando è nell'esercizio delle sue funzioni, veste la divisa C) porta i distintivi, che ~li saranno somministrati dal Comune.
Art. 74.
1. Il personale deve usare dei locali con tutti i riguardi e la pulizia necessari accíò non abbiano a subire danni di sorta.
Art. 75.
1. Nessun cadavere può essere sepolto nei cimiteri senza il pernICSSO :ilasciato per iscritro dal Sindaco per mezzo dell'Ufficio di Stato Civile.
2. Tale atto sarà ritirato dal custode del cimitero alla consenn,i cl'o,~ni singola salma, per essere poi periodicamente riconsegnato al Comune. Potranno essere temporaneamente depositati nelle camere mortuarie i feretri, qualora siasi ottenuta autorizzazione dal Sindaco o dai suoi delegati.
3. Tale deposito pero non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà stata indicata nell'accennata autorizrazione.
4. Del pari, salvo il caso di esumazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso del Sindaco, e l'osservanza delle condizioni che verranno disposte.
Art. 76.
1. Nelle sepolture dei campi comuni si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in sepolture particolari.
2. Esse si fanno con un ordine prestabilito entro fosse scavate nei grandi spazi scoperti. a tal uso destinati;
3. Sono soggette a rotazione ordinaria, cioè il terreno non potrà esservi smosso per praticarvi nuove inumazioni, se non dopo che siano trascorsi dieci anni dalla precedente inumazione.
Art. 77.
1. Ciascuna delle fosse per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del (:imirero, e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
2. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.
3. I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di m. 0,50 che separeranno fossa da fossa, e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.
Art. 78.
1. È stretto dovere degli inservienti di seguire, nella preparazione delle fosse e nelle sepolture comuni l'ordine prestabilito da chi vigila sul servizio, senza fare interruzioni, o salti tra fila e fila e fra fossa e fossa, rifiutandosi a qualsiasi richiesta che in senso opposto fosse fatta, salvi gli ordini che loro venissero impartiti di volta in volta in taluni casi speciali.
2. Quando con tale ordine siasi occupato tutto lo spazio destinato alle sepolture comuni, si ricomincerà il lavoro per le tumulazioni scavando le nuove fosse negli spazi occupati dalle più antiche tumulazioni, sempreché queste durino da dieci anni, come accenna l'art. 51.
3. Le ossa che si rinvenissero saranno diligentemente raccolte e deposte negli ossari.
Art. 79.
1. Nelle sepolture comuni è assolutamente vietata la tumulazione di cadaveri entro casse metalliche, la costruzione di tombe in muratura e di qualsiasí altra opera muraria.
2. Ogni fossa sarà contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo portante un numero progressivo e l'anno di seppellimento; sul cippo, sempre a cura del Comune verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome e della data di nascita e di morte del defunto.
3. Su tale targhetta, previa approvazione del Comune, è permesso collocare la fotografia del defunto ed altre diciture.
4. E permesso il deposito sulle fosse, di fiori e ghirlande.
5. Scaduto il termine oltre il quale ricominceranno le inumazioni in un determinato scomparto del cimitero, sarà in esso collocato un avviso permanente e gli aventi diritto potranno raccogliere e far trasportare le ossa e ritirare oggetti e ricordi di loro spettanza.
6. Scaduti sei mesi dalla data dell'avviso ogni cosa cadrà in proprietà del Comune.
Art. 80.
1. L'Istituto o la persona che denuncia un decesso dovrà, pagandone l'importo, ove si tratti di sepolture in luoghi concessi a pagamento, ritirare dal Comune una targhetta metallica portante impresso un numero progressivo, nonché l'indicazione dell'anno in cui avvenne il decesso.
2. Questa targhetta dovrà essere fissata sul feretro. Il numero verrà iscritto in apposita colonna del registro di cui all'art. 70.
Capo IX
POLIZIA DEL CIMITERO
Art. 81.
1. Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dalla Giunta Comunale, che saranno affisse all'ingresso del cimitero.
Art. 82.
1. I cavalli, le vetture, le biciclette, le autornobili ed in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo.È assolutamente vietata l'introduzione dei cani o di altri animali anche se tenutii a catena od al guinzaglio. Sarà pure proibito l'ingresso ai ragazzi se non accompagnati per mano da persone adulte. È proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire ungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta, onde portarsi verso una tomba di propri familiari.
Art. 83.
1. Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata; quindi bruciata nell'interno del cimitero. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del custode raccolte e depositate nell'ossario.
Art. 84.
1. Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici arbusti sempre verdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.
Art. 85.
1. È lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.
2. Se questi però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del custode di ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero qualora, dietro avviso del custode, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.
Art. 86.
1. Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.
Art. 87.
1. Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone.
Art 88.
1. È assolutamente proibito recar qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappele, alle lapidi, ecc., com'è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizrata dall'Autorità Comunale.
Art. 89.
1. Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.
Art. 90.
1. Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia Urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.
Capo X
CONTRAVVENZIONI
Art. 91.
1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuníaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1256, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Capo XI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 92.
1. Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settemhre 1990, n. 285 e nel TU. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.
Art. 93.
1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 gg. consecutivi.
2. Tutti i casi in contrasto con le presenti norme possono essere sanati dal competente Responsabile del Settore, a fronte di documentazione esibita a giustificazione di ogni singolo caso, facendo salve le valutazioni della stessa. Il Responsabile del Settore può, laddove lo si tiene opportuno, chiedere autorizzazioni specifiche alla Giunta Municipale.
ART. 1
L'Amministrazione Comunale, ritenendo il patrimonio architettonico del centro antico del paese di interesse generale, avvia il "programma di recupero delle facciate" finalizzato a promuovere ed incentivare gli interventi di restauro delle facciate, prospettanti sulle strade pubbliche, che saranno realizzati da privati cittadini, secondo le modalità elencati nel presente programma.
ART. 2
Negli interventi di restauro delle Facciate si dovranno osservare le seguenti prescrizioni:
1. Pulitura dei muri in pietra, o in mattone, da intonaci a base di: malta cementizia, di calce idraulica plastica - idraulica naturale e artificiale;
2. Stilatura dei giunti adoperando nelle connessioni malte analoghe: por composizione a quelle originali locali, i giunti inoltre davano essere lavorati oon le stesse modanature ed allo stessa stregua di quelli preesistenti. Eventuali integrazioni e ripristino di elementi mancanti, o gravemente deteriorati, dovranno essere realizzati col metodo del cuci e scuci;
3. E' fatto obbligo evidenziare gli elementi decorativi e i particolari architettonici, quali: romanelle, cornici lisce o modanate, fasce marcapiano, lesene e capitelli, stipiti e frontespizi dello aperture, mensole dai balconi, bugnati, decorazioni a carattere religioso o profano sia emergenti dalla facciata sia alloggiate in nicchie o edicole;
4. Eventuale consolidamento, tassellatura e sostituzione delle parti lapidee a vista, non è consentito la apposizione di soglie, davanzali, stipiti e portali in materiale incongruo;
5. I contatori del gas e della luce, di norma, devono trovare alloggiamento in un apposito luogo interno dell'immobile. Se ciò non fosse possibile è tollerata l'installazione in facciata in apposita nicchia opportunamente occultata da una chiusura, a filo di facciata, realizzata con: sportelli dal telaio in ferro, con cornice a scomparsa, e rivestiti con lo stesso materiale della facciata, dalla stessa recuperato, o rivestiti in legno;
6. Le grondaie e i relativi canali vanno apposti in rame;
7. Le canne fumarie in acciaio vanno rivestite in mattoni e/o pietre in modo da creare un vano dove trovi allocantento la stessa: sono consentite le canne fumarie rivestite in rame.
ART. 3
Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, l'Amministrazione Comunale concederà i contributi di cui al successivo art. 4.
Le istanze di partecipazione al programma in parola saranno esaminate da una Commissione appositamente costituita, che formulerà una graduatoria secondo l'ordine progressivo di registrazione al protocollo generale del Comune; costituiranno elemento di priorità:
a) gli interventi, promossi da più richiedenti. che ricadranno sullo stesso fabbricato del centro storico;
b) gli interventi che ricadranno sullo stesso isolato ciel centro storico.
Per la partecipazione al presente programma. L'Uffìcio Tecnico Comunale fornirà qualsiasi tipo di assistenza, inclusa quella tecnica, ai cittadini interessati.
ART. 4
I contributi accordabili sono quelli riportati nella seguente tabella:
Tipo d'intervento Contributo Superfici/Limiti
Pulitura di facciate da intonaci e stilatura giunti. € 20,66 Per mq.
Posa in opera gronde e tubi pluviali in rame. € 5,16 Per metro lineare
Rivestimento canne fumarie con fabbriche in pietra e/o mattone. € 10,33 Per metro lineare
Riconfigurazione vani di porte e finestre con l'utilizzo di mattoncini € 20,66 per metro lineare
Posa in opera di portale in pietra, previa presentazione del progetto del portale all'atto della domanda. € 75,00 per metro lineare
Posa in opera di cornici in pietra per riconfigurazione finestre, previa presentazione del progetto all'atto della domanda. € 75,00 per metro lineare
ART. 4 bis
"La Giunta Municipale, può erogare contributi sia per interventi di recupero architettonico e ambientale di strutture private, che per la eliminazione di elementi ricadenti nel centro abitato la cui allocazione compromette il contesto architettonico, e non comprese tra quelle già elencate nel precedente art. 4. La G.M., inoltre, si riserva la facoltà di destinare parte o tutte le risorse relative al singolo bando annuale per interventi di recupero in ambiti circoscritti e ricadenti nel centro storico.
ART. 5
Per l'esame delle domande, la concessione dei contributi ed il controllo dei lavori eseguiti, sarà costituita una apposita Commissione, composta dal Direttore dell'Ufficio Tecnico, dal Sindaco o suo delegato e da due esperti nominati dalla Giunta Comunale.
La commissione, previo sopralluogo, provvederà all'accertamento degli interventi proposti e redigerà la relativa "scheda intervento" contenente, tra l'altro, eventuali prescrizioni che costituiranno vincolo per il richiedente.
ART. 6
Alla fine dei lavori è fatto obbligo ai partecipanti al presente programma di inviare dichiarazione di fine lavoro con eventuale documentazione fotografica. La Commissione accerta la buona riuscita dei lavori e la conformità degli stessi alla scheda di intervento.
ART. 7
Il tempo massimo concesso per l'esecuzione dei lavori è fissato in mesi sei decorrenti dalla data di comunicazione dell'avvenuto inserimento nel presente programma, pena l'esclusione dal programma e quindi la perdita del contributo. Detto termine. a discrezione della Commissione, può essere ridotto.
Il contributo sarà concesso in unica soluzione, al termine delle opere. a seguito di:
dichiarazione di fine lavoro;
presentazione della documentazione contabile giustificativa relativa ai lavori di che trattasi;
attestazione della Commissione di avvenuta esecuzione dei lavori in conformità a quanto previsto nella scheda di intervento, così come autorizzata dalla Commissione stessa.
ART. 8
Il funzionarlo responsabile del servizio tributi è autorizzato a mettere a disposizione del richiedente il suolo pubblico strettamente necessario ai cantieri edili ed esclusivamente per interventi di pertinenza al Programma a titolo esente da gravami tributari locali (TOSAP). In concomitanza di lavori che investano altre parti dell'edificio comunque estranei a quelle presente programma e che, quindi, richiedano tempi di occupazione maggiori rispetto a previsti per la realizzazione del Programma stesso, la disponibilità del suolo sarà limitata al periodo non superiore a mesi otto.
ART. 9
La graduatoria ha validità limitata all'anno di pubblicazione del bando. Le somme disponibili relativamente al singolo bando, saranno assegnate ai richiedenti in base alla posizione in graduatoria e fino all'esaurimento delle somme stesse, senza possibilità di scorrimento della graduatoria. Eventuali somme residue andranno a beneficio del bando dell'anno successivo.
ART. 10
Gli atti di gestione relativi alla concessione del contributo oggetto del presente atto, sono affidati al responsabile dell'Ufficio Tecnico che vi provvede, conseguentemente, sulla base degli atti della Commissione.
ART. 11
II Responsabile dell'Ufficio Tecnico provvederà alla pubblicazione di apposito avviso pubblico, previamente approvato dalla Giunta Comunale, riportante le clausule e le norme del presente documento e di eventuali altre integrative predisposte dalla Commissione di cui all'art. 5.
Ai fini della massima divulgazione del bando riportante le facilitazioni e gli incentivi previsti, potranno essere utilizzate forme diverse di pubblicità, inclusi mezzi informativi quali pieghevoli, opuscoli od altro.
ART. 12
La Giunta Comunale, su proposta del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, approverà la modulistica da utilizzare per la partecipazione al Programma e per la richiesta di liquidazione del contributo.
Articolo 1
(Oggetto)
Il presente regolamento ha per oggetto le norme da osservare nell'installazione degli apparati di ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari (Parabole) nel centro urbano, al fine di garantire la salvaguardia degli aspetti paesaggistici, a norma di quanto previsto dall'art. 3, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n.249.
Articolo 2
(Disciplina)
La nuova installazione, la sostituzione o l'adeguamento degli apparati di ricezione delle trasmissioni satellitari, nonché i supporti necessari (pali, tralicci, sostegni, ecc) è subordinata al rilascio di Autorizzazioni Edilizia gratuita ai sensi delle vigenti leggi.
L'istanza dovrà contenere la seguente documentazione:
Ø Stralcio Catastale dell'area su cui insiste il fabbricato oggetto dell'intervento;
Ø Planimetria del sito oggetto dell'intervento, su scala 1: 200;
Ø Fotografia del punto di allocamento e panoramiche sulle vie confinanti il fabbricato;
Ø Relazione grafica sulle dimensioni di ingombro e sul tipo di struttura, nonché sulle modalità di mimetizzazione col manto di copertura.
Articolo 3
(Divieti e prescrizioni)
Nel centro urbano sono vietate le installazioni di antenne paraboliche su balconi, terrazzi, facciate, poggioli, logge, comignoli, giardini, cortili e alberi.
Le stesse devono essere collocate esclusivamente sulla copertura degli edifici, sul lato opposto alla pubblica via. Qualora il fabbricato è posto tra due vie pubbliche, il lato deve intendersi quello dall'altezza maggiore. In ogni caso, l'antenna parabolica andrà posizionata ad una distanza dal filo gronda tale da renderla non visibile dal piano strada e comunque rispettando il profilo del tetto, ossia senza che la stessa sporga oltre il punto più alto del tetto stesso (colmo). Le parabole devono presentare una colorazione capace di mimetizzarsi con quello del manto di copertura.
Il marchio di fabbricazione deve essere allocato a tergo della parabola, la dimensione della parabola non dovrà superare i cm. 60 di diametro nel caso di impianto singolo e non potrà superare i cm. 85 di diametro nel caso di impianto collettivo.
In via del tutto eccezionale, su motivata relazione tecnica, e per impianti collettivi il cui ampio numero di utenti dovrà concorrere alla citata motivazione tecnica, il diametro della parabola potrà essere autorizzata per un massimo di cm. 120 di diametro.
E' possibile derogare alle citate prescrizioni quando non vi sia possibilità di procedere ai sensi delle prescrizioni stesse o nei casi in cui si renda necessaria una collocazione diversa per la tutela dell'aspetto paesaggistico. In tal caso l'UTC dovrà relazionare nel merito.
In caso di ristrutturazione generale di edifici costituiti da più unità edilizie, è fatto obbligo di progettare la predisposizione per l'utilizzo di un sistema centralizzato che preveda l'installazione di una sola antenna "condominiale" dalla quale il segnale venga diffuso in ogni appartamento.
Le antenne paraboliche devono essere installate nel rispetto delle norme per la sicurezza degli impianti previste dalla legge 5 Marzo 1990, n. 46 e successive modifiche ed integrazioni.
Articolo 4
(Installazione su edifici vincolati)
Sugli edifici sottoposti a vincolo storico - artistico ex legge 1089/39 è vietato installare antenne paraboliche senza la preventiva autorizzazione della competente Soprintendenza.
Articolo 5
(Sanzioni)
In caso di contravvenzione alle prescrizioni di cui ai precedenti articoli, verranno applicati i disposti di cui alle specifiche leggi di tutela ambientale.
Inoltre verrà ordinata la rimozione ovvero l'esecuzione di tutte le opere necessarie a conformare l'impianto alle prescrizioni stesse, con spese a carico del soggetto interessato.
Articolo 6
(Incentivi)
La Giunta Municipale, compatibilmente con le risorse economiche previste in bilancio, potrà deliberare misure ed incentivi economici finalizzati:
1. alla assistenza nella produzione della documentazione tecnica - amministrativa;
2. alla contribuzione nelle spese per la documentazione fotografica;
3. all'incentivare la centralizzazione degli apparati per singoli fabbricati o per gruppi di fabbricati;
4. all'adeguamento alle direttive del presente regolamento degli impianti già esistenti; l'deguamento dovrà riguardare almeno il posizionamento e la mimetizzazione;
5. ad ogni altra iniziativa in coerenza con il presente regolamento.
Articolo 7
( Entrata in vigore)
Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune, per quindici giorni consecutivi, successiva all'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso.
Art. 1
Il presente regolamento prevede la erogazione di contributi economici in cambio di attività di pubblica utilità, in favore di cittadini santagatesi residenti, che si trovano in precarie condizioni socio - economiche.;
Art. 2
Le attività di pubblica utilità che si intendono far svolgere, ai sensi del presente regolamento, sono:
· Salvaguardia e manutenzione del verde pubblico, dell'ambiente e di beni culturali;
· Custodia, vigilanza e pulizia di strutture pubbliche;
· Aiuto a persone disabili e/o anziani;
Art. 3
Possono usufruire dei benefici del presente regolamento i cittadini che all'atto della domanda per l'ottenimento del beneficio stesso, si trovino nelle seguenti condizioni:
§ Capofamiglia o coniuge il cui nucleo familiare versa in precarie condizioni socio - economiche e il cui reddito individuale e/o complessivo cioè del nucleo familiare, non sia superiore al minimo di pensione annua erogata dall'INPS; aumentato di euro 400,00 per ogni familiare a carico.
§ Donne separate o divorziate i cui limiti di reddito non superino quelli di cui al comma precedente;
Art. 4
Per usufruire dei benefici di cui all'art. 3, gli interessati dovranno produrre domanda ed allegare dichiarazione del reddito personale e del relativo nucleo familiare.
Nella domanda dovrà essere allegata dichiarazione di atto di notorietà con cui si dichiara di non svolgere alcuna attività lavorativa e di essere disponibili a prestare la propria opera, consapevoli che in nessun caso detta prestazione può assumere carattere subordinato nella Pubblica Amministrazione.
Ogni singolo beneficiario di cui al precedente art. 1 non potrà ricevere di cui al precedente Art. 1 un importo complessivo superiore ad euro 1.500,00 nette all'anno e ogni incarico di prestazione lavorativa non potrà superare la somma complessiva di 250,00 euro nette.
Art. 5
Lo svolgimento delle attività di cui ai precedenti articoli, non rappresentano un rapporto di lavoro subordinato, in quanto trattasi o di assunzioni a tempo determinato con la qualifica di bracciante agricolo o di rapporto di lavoro a progetto e/o ai sensi dell'art. 2222 del Codice Civile e che le stesse non sono soggette ad IVA.
Art. 6
Per l'assegnazione del contributo di cui all'art. 1 e art. 4 e la conseguente prestazione d'opera di pubblica utilità di cui all'art. 2, i Servizi Sociali Comunali di concerto con la Polizia Municipale e l'Ufficio del Personale, procedono:
1) a riscontrare la veridicità dei contenuti delle singole domande presentate;
2) a valutare il contesto sociale in cui si trova il nucleo familiare interessato;
3) ad inviare le relazioni di dette attività alla Giunta Municipale.
La Giunta Municipale viste le relazioni suddette, determina l'assegnazione del contributo e la tipologia delle attività di pubblica utilità per ogni singolo richiedente, secondo le disponibilità di bilancio assegnate alle finalità di cui al presente punto, e secondo l'ordine di minor reddito, demandando le ulteriori competenze al Settore Personale.
La Giunta Municipale, inoltre, può disporre contributi economici, applicando le norme modalità contenute nel presente Regolamento, anche in favore di persone, residenti in Sant'Agata di Puglia, che versano in stato di indigenza.
Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 21 LUGLIO 2004
Art. 1
Oggetto:
1. Il presente regolamento, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 13 della Legge n. 289 del 27 dicembre 2002 (Legge Finanziaria 2003) e con le forme di cui all'art. 52, commi 1 e 2 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti alla data del 31/12/2003, in materia di Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) e Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani Interni.
2. Non possono formare oggetto della definizione agevolata i rapporti tributari per i quali l'ente impositore è decaduto dal potere di liquidazione ovvero di accertamento.
3. Sono, altresì, esclusi dalla definizione agevolata gli atti impositivi, che alla data di pubblicazione del presente regolamento, sono divenuti definitivi per mancata impugnazione entro i termini di legge oppure per avvenuto pagamento delle somme oggetto dell'atto impositivo.
4. Sono, inoltre esclusi dalla definizione agevolata le controversie tributarie che alla data di pubblicazione del presente regolamento risultano essere definite.
5. Sono, infine escluse dalla definizione agevolata i carichi iscritti nei ruoli per la riscossione coattiva in base a titoli definitivi ovvero le somme richieste coattivamente con l'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
Art. 2
Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di imposta comunale sugli immobili:
1. I soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili che, alla data del 31/12/2003, non hanno presentato la dichiarazione prevista dall'art. 10, comma 4 del D.Lgs. n. 504 del 1992 ovvero hanno presentato la citata dichiarazione con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato l'imposta dovuta o la diversa maggiore imposta e ai quali, alla predetta data del 31/12/2003, non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 504 del 1992, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità 1999, 2000, 2001 e 2002 con versamento di una somma pari alla sola imposta evasa.
2. I soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili che, pur avendo presentato in modo corretto la dichiarazione prevista dall'art. 10, comma a, del D.Lgs. n. 504 del 1992, non hanno eseguito in tutto o in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti e ai quali, alla predetta data del 31/12/2003, non sono stati notificati gli avvisi di liquidazione previsti dall'art. 11, comma 1, del citato D.Lgs. n. 504 del 1992, possono sanare gli omessi o insufficienti pagamenti relativi alle annualità 1999, 2000, 2001 e 2002 con il versamento di una somma pari alla sola imposta evasa.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 , i soggetti interessati devono presentare al Comune - Ufficio Tributi -, a pena di decadenza, nel periodo dal 01 gennaio 2005 e non oltre il 15 marzo 2005, apposita istanza, redatta su modello predisposto dallo stesso ufficio tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità di tutti i rapporti tributari e di tutti gli omessi o insufficienti versamenti relativi a tutte le annualità: 1999, 2000, 2001 e 2002.
4. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 3, per le ipotesi di omessa dichiarazione di cui all'art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 504 del 1992 ovvero per le ipotesi di infedeltà della predetta dichiarazione, dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi alle unità immobiliari non dichiarate ovvero dichiarate in modo infedele, con la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, con l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolata e con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.
Art. 3
Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (TARSU):
1. I soggetti passivi della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani che, alla data del 31/12/2003, non hanno presentato la denuncia prevista dall'art. 70, comma 1 e 2, del D.Lgs. n. 507 del 1993 ovvero hanno presentato la citata denuncia con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato la tassa dovuta o la diversa maggiore tassa e ai quali, alla predetta data del 31/12/2003, non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 71, comma 1 del D.Lgs. n. 507 del 1993, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003 con esclusione dell'annualità 1999 per l'ipotesi di denuncia infedele, mediante il versamento di una somma pari al solo importo dovuto.
2. Ai fini del comma 1, i soggetti interessati devono presentare a questo ente, a pena di decadenza, nel periodo dal 01 gennaio 2005 e non oltre il 15 marzo 2005, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'ufficio tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, di tutti i rapporti tributari relativi a tutte le annualità ivi indicate. I termini di presentazione del ricorso agli organi competenti vengono sospesi alla data di pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento fino al termine utile per avvalersi della definizione agevolata di cui all'art. 2.
3. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 2, per le ipotesi di omessa denuncia di cui all'art. 70, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 507 del 1993 ovvero per le ipotesi di infedeltà della predetta denuncia, dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi alle occupazioni o detenzioni non denunciate ovvero denunciate in modo infedele con la liquidazione della tassa o della maggiore tassa dovuta, con l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolata e con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.
Art. 4
Definizione agevolata degli atti impositivi in materia di Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) e Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TARSU):
1. Gli atti d'accertamento d'ufficio, d'accertamento in rettifica delle dichiarazioni o denunce, gli avvisi di liquidazione e gli atti separati di irrogazioni di sanzioni notificati ai fini dell'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili e della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani, non ancora definiti, possono essere definiti con il versamento di una somma pari al solo importo del tributo evaso.
2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti interessati devono presentare a questo ente, a pena di decadenza, nel periodo dal 01 gennaio 2005 e non oltre il 15 marzo 2005 apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'ufficio tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata dell'atto impositivo notificato. I termini di presentazione del ricorso agli organi competenti vengono sospesi dalla data del 01 gennaio 2005 fino al termine utile per avvalersi della definizione agevolata di cui all'art. 2.
3. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 2 dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi all'atto impositivo notificato, con l'indicazione delle somme dovute a titolo d'imposta o di maggiore imposta, di tassa o di maggiore tassa con i relativi interessi di mora e sanzioni tributarie amministrative, nonché le somme versate a titolo di definizione agevolata, con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.
Art. 5
Definizione agevolata delle liti pendenti in materia di Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) e Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani (TARSU):
1. Le controversie tributarie, riguardanti l'imposta comunale sugli immobili e la tassa rifiuti solidi urbani, pendenti in ogni stato e grado e per le quali, alla data di pubblicazione del presente regolamento, non sono intervenute sentenze definitive, possono essere definite con il pagamento di una somma pari al solo tributo dovuto.
2. Ai fini di cui ai commi 1, i soggetti interessati devono presentare a questo ente, a pena di decadenza, dal 01 gennaio 2005 e non oltre il 15 marzo 2005, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'ufficio tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata dell'atto impositivo impugnato.
3. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 2 dovrà contenere, oltre i dati relativi al giudizio tributario, l'indicazione dell'atto impositivo oggetto della controversia, delle somme dovute a titolo d'imposta o di maggiore imposta, di tassa o di maggiore tassa con i relativi interessi di mora e sanzioni tributarie amministrative, nonché delle somme versate a titolo di definizione agevolata, con estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.
4. Il termine di sospensione dei processi tributari interessati dalla presente definizione agevolata, di cui all'art. 13, comma 2, della Legge 289 del 2002, è fissato alla data del 31 marzo 2005; detto termine sarà comunicato a cura di questo ente agli organi giurisdizionali interessati.
5. La parte che ha presentato l'istanza di definizione, presenterà al giudice competente l'apposita richiesta di sospensione del giudizio oggetto di definizione agevolata.
6. Ai fini dell'estinzione del giudizio o della sua prosecuzione, questo ente comunicherà al giudice competente l'esito della definizione agevolata della lite.
Art. 6
Modalità di versamento e perfezionamento della definizione agevolata:
1. La definizione agevolata di cui ai precedenti articoli 2,3,4 e 5, si perfeziona con il pagamento delle somme a titolo di definizione agevolata, entro il periodo perentorio che va dalla data del 01 gennaio 2005 e non oltre il 15 marzo 2005 per l'ICI, mediante versamento da eseguirsi sul bollettino di C/C postale n. 24052342 intestato a "Comune di SANT'AGAT DI PUGLIA Servizio Tesoreria" messo a disposizione anche dallo stesso Comune - Ufficio Tributi - e per la TARSU mediante versamento da eseguirsi sul bollettino di C/C n.15878713.
2. Se l'importo complessivo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata è pari o superiore a Euro 500,00 il versamento può essere eseguito anche in 3 rate di pari importo con scadenza trimestrale, la prima delle quali entro il periodo che va dal 01 gennaio 2005 e non oltre il 15 marzo 2005. In questa ipotesi il pagamento della prima rata perfeziona la definizione agevolata e le rate successive alla prima eventualmente non versate sono riscosse coattivamente a mezzo ruolo ovvero con l'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
3. Gli errori scusabili, ritenuti tali a insindacabile giudizio dell'ente impositore attenenti al versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata debbono essere regolarizzati entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione degli errori che sarà inviata agli interessati a cura del Comune a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento e in mancanza, se trattasi di versamento unico o della prima rata, la definizione non sarà considerata perfezionata.
4. L'istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non è titolo per rimborsi di somme eventualmente già versate dalla data del 31/12/2003 a quella di entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 7
Controllo delle istanze di definizione agevolata:
1. Il Comune provvede alla verifica del corretto adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, nonché della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione e, in caso di omissione od insufficienza del versamento unico o della prima rata, ovvero in ipotesi di accertata infedeltà dell'istanza, con provvedimento motivato, da comunicare all'interessato anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, rigetta l'istanza di definizione, riservandosi di attivare la procedura di accertamento o di liquidazione entro i termini di decadenza previsti dalle singole disposizioni normative.
Art. 8
Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente regolamento:
1. Il presente regolamento, secondo quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, dal comma 16 dell'art. 53 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dal comma 8 dell'art. 27 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 entra in vigore alla data del 1° gennaio 2005.
2. Il Comune adotterà tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione
Delle disposizioni del presente regolamento.

Il Regolamento per l'applicazione dell'ICI è scaricabile in formato .pdf (Acrobat Reader) qui:
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