ZONA INDUSTRIALE
ARTICOLO 22 E 22 BIS
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI BENEFICI COMUNALI PER LE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N°77 DEL 22-12-99 ART. 22 BISGli interventi a favore dello sviluppo economico del territorio comunale sono finalizzati a promuovere e favorire le iniziative artigianali, agricole, turistiche e alberghiere che si insediano sul territorio comunale con l'impiego prevalente di manodopera locale. Il contributo a fondo perduto è cosi previsto da £.500.000 a £.10.000..000 per iniziative private da realizzare su terreni di proprietà, da £.10.000.000 a £25.000.000 per iniziative private da realizzare su terreni di proprietà comunale dati in concessione per insediamenti produttivi. Ai fini dell'assegnazione del contributo la Giunta Comunale, previa fissazione di specifici criteri, valuterà i progetti ed in riferimento, anche ai parametri occupazionali, determinerà l'importo del contributo medesimo. La destinazione d'uso delle strutture per le quali viene connesso il suddetto contributo, deve essere mantenuta per un periodo non inferiore ad anni cinque dalla data di avvio dell'attività produttiva. Il fondo economico disponibile verrà determinato annualmente all'atto dell'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario corrispondente.