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REGOLAMENTO COMUNALE
SULLA INSTALLAZIONE DEGLI APPARATI DI RICEZIONE
DELLE TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE SATELLITARI
(Legge 31 Luglio 1997, nr. 249)


Articolo 1
(Oggetto)

Il presente regolamento ha per oggetto le norme da osservare nell'installazione degli apparati di ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari (Parabole) nel centro urbano, al fine di garantire la salvaguardia degli aspetti paesaggistici, a norma di quanto previsto dall'art. 3, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n.249.

Articolo 2
(Disciplina)

La nuova installazione, la sostituzione o l'adeguamento degli apparati di ricezione delle trasmissioni satellitari, nonché i supporti necessari (pali, tralicci, sostegni, ecc) è subordinata al rilascio di Autorizzazioni Edilizia gratuita ai sensi delle vigenti leggi.
L'istanza dovrà contenere la seguente documentazione:

Ø Stralcio Catastale dell'area su cui insiste il fabbricato oggetto dell'intervento;
Ø Planimetria del sito oggetto dell'intervento, su scala 1: 200;
Ø Fotografia del punto di allocamento e panoramiche sulle vie confinanti il fabbricato;
Ø Relazione grafica sulle dimensioni di ingombro e sul tipo di struttura, nonché sulle modalità di mimetizzazione col manto di copertura.

Articolo 3
(Divieti e prescrizioni)

Nel centro urbano sono vietate le installazioni di antenne paraboliche su balconi, terrazzi, facciate, poggioli, logge, comignoli, giardini, cortili e alberi.
Le stesse devono essere collocate esclusivamente sulla copertura degli edifici, sul lato opposto alla pubblica via. Qualora il fabbricato è posto tra due vie pubbliche, il lato deve intendersi quello dall'altezza maggiore. In ogni caso, l'antenna parabolica andrà posizionata ad una distanza dal filo gronda tale da renderla non visibile dal piano strada e comunque rispettando il profilo del tetto, ossia senza che la stessa sporga oltre il punto più alto del tetto stesso (colmo). Le parabole devono presentare una colorazione capace di mimetizzarsi con quello del manto di copertura.
Il marchio di fabbricazione deve essere allocato a tergo della parabola, la dimensione della parabola non dovrà superare i cm. 60 di diametro nel caso di impianto singolo e non potrà superare i cm. 85 di diametro nel caso di impianto collettivo.
In via del tutto eccezionale, su motivata relazione tecnica, e per impianti collettivi il cui ampio numero di utenti dovrà concorrere alla citata motivazione tecnica, il diametro della parabola potrà essere autorizzata per un massimo di cm. 120 di diametro.
E' possibile derogare alle citate prescrizioni quando non vi sia possibilità di procedere ai sensi delle prescrizioni stesse o nei casi in cui si renda necessaria una collocazione diversa per la tutela dell'aspetto paesaggistico. In tal caso l'UTC dovrà relazionare nel merito.
In caso di ristrutturazione generale di edifici costituiti da più unità edilizie, è fatto obbligo di progettare la predisposizione per l'utilizzo di un sistema centralizzato che preveda l'installazione di una sola antenna "condominiale" dalla quale il segnale venga diffuso in ogni appartamento.
Le antenne paraboliche devono essere installate nel rispetto delle norme per la sicurezza degli impianti previste dalla legge 5 Marzo 1990, n. 46 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 4
(Installazione su edifici vincolati)

Sugli edifici sottoposti a vincolo storico - artistico ex legge 1089/39 è vietato installare antenne paraboliche senza la preventiva autorizzazione della competente Soprintendenza.

Articolo 5
(Sanzioni)

In caso di contravvenzione alle prescrizioni di cui ai precedenti articoli, verranno applicati i disposti di cui alle specifiche leggi di tutela ambientale.
Inoltre verrà ordinata la rimozione ovvero l'esecuzione di tutte le opere necessarie a conformare l'impianto alle prescrizioni stesse, con spese a carico del soggetto interessato.

Articolo 6
(Incentivi)

La Giunta Municipale, compatibilmente con le risorse economiche previste in bilancio, potrà deliberare misure ed incentivi economici finalizzati:
1. alla assistenza nella produzione della documentazione tecnica - amministrativa;
2. alla contribuzione nelle spese per la documentazione fotografica;
3. all'incentivare la centralizzazione degli apparati per singoli fabbricati o per gruppi di fabbricati;
4. all'adeguamento alle direttive del presente regolamento degli impianti già esistenti; l'deguamento dovrà riguardare almeno il posizionamento e la mimetizzazione;
5. ad ogni altra iniziativa in coerenza con il presente regolamento.

Articolo 7
( Entrata in vigore)

Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune, per quindici giorni consecutivi, successiva all'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso.

 
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