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Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.  26 del 21 LUGLIO 2004 
 
Art. 1
 
Oggetto:

1. Il presente regolamento, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 13 della Legge n. 289 del 27 dicembre 2002 (Legge Finanziaria 2003) e con le forme di cui all'art. 52, commi 1 e 2 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti alla data del 31/12/2003, in materia di Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) e Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani Interni.
2.  Non possono formare oggetto della definizione agevolata i rapporti tributari per i quali l'ente impositore è decaduto dal potere di liquidazione ovvero di accertamento.
3. Sono, altresì, esclusi dalla definizione agevolata gli atti impositivi, che alla data di pubblicazione del presente regolamento, sono divenuti definitivi per mancata impugnazione entro i termini di legge oppure per avvenuto pagamento delle somme oggetto dell'atto impositivo.
4. Sono, inoltre esclusi dalla definizione agevolata le controversie tributarie che alla data di pubblicazione del presente regolamento risultano essere definite.
5. Sono, infine escluse dalla definizione agevolata i carichi iscritti nei ruoli per la riscossione coattiva in base a titoli definitivi ovvero le somme richieste coattivamente con l'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 2

Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di imposta comunale sugli immobili:
1. I soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili che, alla data del 31/12/2003, non hanno presentato la dichiarazione prevista dall'art. 10, comma 4 del D.Lgs. n. 504 del 1992 ovvero hanno presentato la citata dichiarazione con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato l'imposta dovuta o la diversa maggiore imposta e ai quali, alla predetta data del 31/12/2003, non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 504 del 1992, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità 1999, 2000, 2001 e 2002 con versamento di una somma pari alla sola imposta evasa.
2. I soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili che, pur avendo presentato in modo corretto la dichiarazione prevista dall'art. 10, comma a, del D.Lgs. n. 504 del 1992, non hanno eseguito in tutto o in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti e ai quali, alla predetta data del 31/12/2003, non sono stati notificati gli avvisi di liquidazione previsti dall'art. 11, comma 1, del citato D.Lgs. n. 504 del 1992, possono sanare gli omessi o insufficienti pagamenti relativi alle annualità 1999, 2000, 2001 e 2002 con il versamento di una somma pari alla sola imposta evasa.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 , i soggetti interessati devono presentare al Comune - Ufficio Tributi -, a pena di decadenza, nel periodo dal 01 gennaio 2005 e non oltre il 15 marzo 2005, apposita istanza, redatta su modello predisposto dallo stesso ufficio tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità di tutti i rapporti tributari e di tutti gli omessi o insufficienti versamenti relativi a tutte le annualità:  1999, 2000, 2001 e 2002.
4. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 3, per le ipotesi di omessa dichiarazione di cui all'art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 504 del 1992 ovvero per le ipotesi di infedeltà della predetta dichiarazione, dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi alle unità immobiliari non dichiarate ovvero dichiarate in modo infedele, con la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, con l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolata e con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.
 
Art. 3

Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (TARSU):
 
1. I soggetti passivi della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani che, alla data del 31/12/2003, non hanno presentato la denuncia prevista dall'art. 70, comma 1 e 2, del D.Lgs. n. 507 del 1993 ovvero hanno presentato la citata denuncia con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato la tassa dovuta o la diversa maggiore tassa e ai quali, alla predetta data del 31/12/2003, non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 71, comma 1 del D.Lgs. n. 507 del 1993, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità  1999, 2000, 2001, 2002 e 2003 con esclusione dell'annualità 1999 per l'ipotesi di denuncia infedele, mediante il versamento di una somma pari al solo importo dovuto.
2. Ai fini del comma 1, i soggetti interessati devono presentare a questo ente, a pena di decadenza, nel periodo dal 01 gennaio 2005 e non oltre il 15 marzo 2005, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'ufficio tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, di tutti i rapporti tributari relativi a tutte le annualità ivi indicate. I termini di presentazione del ricorso agli organi competenti vengono sospesi alla data di pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento fino al termine utile per avvalersi della definizione agevolata di cui all'art. 2.
3. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 2, per le ipotesi di omessa denuncia di cui all'art. 70, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 507 del 1993 ovvero per le ipotesi di infedeltà della predetta denuncia, dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi alle occupazioni o detenzioni non denunciate ovvero denunciate in modo infedele con la liquidazione della tassa o della maggiore tassa dovuta, con l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolata e con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.

Art. 4

Definizione agevolata degli atti impositivi in materia di Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) e Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TARSU):
 
1. Gli atti d'accertamento d'ufficio, d'accertamento in rettifica delle dichiarazioni o denunce, gli avvisi di liquidazione e gli atti separati di irrogazioni di sanzioni notificati ai fini dell'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili e della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani, non ancora definiti, possono essere definiti con il versamento di una somma pari al solo importo del tributo evaso.
2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti interessati devono presentare a questo ente, a pena di decadenza, nel periodo dal 01 gennaio 2005 e non oltre il 15 marzo 2005  apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'ufficio tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata dell'atto impositivo notificato. I termini di presentazione del ricorso agli organi competenti vengono sospesi dalla data del 01 gennaio 2005 fino al termine utile per avvalersi della definizione agevolata di cui all'art. 2.
3. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 2 dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi all'atto impositivo notificato, con l'indicazione delle somme dovute a titolo d'imposta o di maggiore imposta, di tassa o di maggiore tassa con i relativi interessi di mora e sanzioni tributarie amministrative, nonché le somme versate a titolo di definizione agevolata, con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.

Art. 5
 
Definizione agevolata delle liti pendenti in materia di Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) e Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani (TARSU):
 
1. Le controversie tributarie, riguardanti l'imposta comunale sugli immobili e la tassa rifiuti solidi urbani, pendenti in ogni stato e grado e per le quali, alla data di pubblicazione del presente regolamento, non sono intervenute sentenze definitive, possono essere definite con il pagamento di una somma pari al solo tributo dovuto.
2. Ai fini di cui ai commi 1, i soggetti interessati devono presentare a questo ente, a pena di decadenza, dal 01 gennaio 2005 e non oltre il 15 marzo 2005, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'ufficio tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata dell'atto impositivo impugnato.
3. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 2 dovrà contenere, oltre i dati relativi al giudizio tributario, l'indicazione dell'atto impositivo oggetto della controversia, delle somme dovute a titolo d'imposta o di maggiore imposta, di tassa o di maggiore tassa con i relativi interessi di mora e sanzioni tributarie amministrative, nonché delle somme versate a titolo di definizione agevolata, con estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.
4. Il termine di sospensione dei processi tributari interessati dalla presente definizione agevolata, di cui all'art. 13, comma 2, della Legge 289 del 2002, è fissato alla data del 31 marzo 2005; detto termine sarà comunicato a cura di questo ente agli organi giurisdizionali interessati.
5. La parte che ha presentato l'istanza di definizione, presenterà al giudice competente l'apposita richiesta di sospensione del giudizio oggetto di definizione agevolata.
6. Ai fini dell'estinzione del giudizio o della sua prosecuzione, questo ente comunicherà al giudice competente l'esito della definizione agevolata della lite.

 Art. 6

Modalità di versamento e perfezionamento della definizione agevolata:
 
1. La definizione agevolata di cui ai precedenti articoli 2,3,4 e 5, si perfeziona con il pagamento delle somme a titolo di definizione agevolata, entro il periodo perentorio che va dalla data del 01 gennaio 2005 e non oltre il 15 marzo 2005 per l'ICI, mediante versamento da eseguirsi sul bollettino di C/C postale n. 24052342 intestato a "Comune di SANT'AGAT DI PUGLIA Servizio Tesoreria" messo a disposizione anche dallo stesso Comune - Ufficio Tributi - e per la TARSU mediante versamento da eseguirsi sul bollettino di C/C n.15878713.
2. Se l'importo complessivo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata è pari o superiore a Euro 500,00 il versamento può essere eseguito anche in 3 rate di pari importo con scadenza trimestrale, la prima delle quali entro il periodo che va  dal 01 gennaio 2005 e non oltre il 15 marzo 2005. In questa ipotesi il pagamento della prima rata perfeziona la definizione agevolata e le rate successive alla prima eventualmente non versate sono riscosse coattivamente a mezzo ruolo ovvero con l'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
3. Gli errori scusabili, ritenuti tali a insindacabile giudizio dell'ente impositore attenenti al versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata debbono essere regolarizzati entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione degli errori che sarà inviata agli interessati a cura del Comune a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento e in mancanza, se trattasi di versamento unico o della prima rata, la definizione non sarà considerata perfezionata.
4. L'istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non è titolo per rimborsi di somme eventualmente già versate dalla data del 31/12/2003 a quella di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 7

Controllo delle istanze di definizione agevolata:
 
1. Il Comune provvede alla verifica del corretto adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, nonché della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione e, in caso di omissione od insufficienza del versamento unico o della prima rata, ovvero in ipotesi di accertata infedeltà dell'istanza, con provvedimento motivato, da comunicare all'interessato anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, rigetta l'istanza di definizione, riservandosi di attivare la procedura di accertamento o di liquidazione entro i termini di decadenza previsti dalle singole disposizioni normative.

Art. 8
 
Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente regolamento:
 
1. Il presente regolamento, secondo quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, dal comma 16 dell'art. 53 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dal comma 8 dell'art. 27 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 entra in vigore alla data del 1° gennaio 2005.
     
2. Il Comune adotterà tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione
Delle disposizioni del presente regolamento.

 
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