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TRIBUTI: Informativa IMU2014

 

COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA

Informativa Imposta Municipale Propria (IMU) - ANNO 2014


A decorrere dal 1 gennaio 2014, con la Legge 27/12/2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) articolo 1, commi da 639 al 722 così come in parte modificati dal D.L. 16 del 6/03/2014 convertito con modificazioni nella Legge 02/05/2014, n. 68 è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC).
L'imposta municipale propria (IMU) rappresenta la componente patrimoniale. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU di cui all'art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito in legge n. 214/2011 e art. 2 del D.L. n. 102/2013 convertito in legge n. 124/2013.

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA
E' il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

SOGGETTI INTERESSATI
Soggetto passivo dell'imposta è il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sugli immobili.
Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

ESCLUSIONI PREVISTE
Abitazione principale e relative pertinenze (limitatamente ad una unità immobiliare per le categorie catastali C2, C6, C7), esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze.
(Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile).
E' altresì, assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o diversamente abili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.
Ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22/4/2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24/06/2008.
L'ex casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullato, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la cui assegnazione si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.
A un unico immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia a ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla carriera prefettizia, per la quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.


ESENZIONI
Gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali (art. 9, comma 8, del D. Lgs. 14/3/2011, n. 23.)
Gli immobili di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del D.Lgs. n. 504/1992 a condizione che, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.
I fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993 convertito, con
modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133.


DETRAZIONI
Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9) del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare euro 225,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
La suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti ex art. 93 del DPR n. 616 del 24/7/1977.

BASE IMPONIBILE
Fabbricati:
Rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5% e moltiplicata per:
• 160 per i fabbricati del gruppo catastale A con esclusione della categoria catastale A/10
• 160 per i fabbricati del gruppo catastale C/2, C/6 e C/7
• 80 per i fabbricati del gruppo catastale A/10
• 140 per i fabbricati del gruppo catastale B
• 55 per i fabbricati del gruppo catastale C/1
• 140 per i fabbricati del gruppo catastale C/3, C/4 e C/5
• 65 per i fabbricati del gruppo catastale D (con l'esclusione di D/5)
• 80 per i fabbricati del gruppo catastale D/5

TERRENI AGRICOLI
Esenti perché il territorio del Comune di Sant'Agata di Puglia è considerato totalmente montano.

 

AREE FABBRICABILI
Il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione. Il valore venale deve essere determinato direttamente dal contribuente, eventualmente avvalendosi del contributo di un proprio tecnico di fiducia. La Giunta Comunale con delibera n. 129 del 19/08/2014 ha stabilito per l'anno 2014 i valori di riferimento, allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso IMU.
Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese la base imponibile è data dal valore contabile.

ALIQUOTE
Le aliquote approvate con Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 05/09/2014 da utilizzare ai fini del calcolo dell'IMU per l'anno 2014.

CATEGORIA ALIQUOTE
Abitazione principale Esente
Abitazione principale di Categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze 0,20%
Abitazione non principale (II case) 0,95%
Abitazione A/6 (abitazioni di tipo rurale) 0,76%
Fabbricati A/10 (uffici) 1,06%
Fabbricati di Categoria B (collegi, scuole, case di cura, ecc.) 1,06%
Fabbricati di Categoria C1 (negozi) 0,76%
Fabbricati di Categoria C/3 e C/4 (laboratori, palestre, ecc.) 1,06%
Fabbricati di Categoria D (attività produttive) 1,06%
Aree fabbricabili 1,06%
Aree fabbricabili 1,06%


TERMINI DI VERSAMENTO

I^ rata entro il 16 giugno 2014 pari al 50% sulla base delle aliquote Imu deliberate per l'anno 2013
II^ rata entro il 16 dicembre 2014 a saldo e a conguaglio sulla base delle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno 2014.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Tramite modello F24 o con apposito bollettino di CCP approvato con Decreto del MEF del 23/12/2012.
Il versamento non è dovuto qualora l'imposta annua da versare è inferiore ad € 5,00
Per i fabbricati cat. D è riservata allo Stato la quota dell'imposta nella misura del 7,6 per mille mentre spetta al comune la rimanente quota del 3,00 per mille (aliquota 10,6 - 7,6 per mille spettante allo stato).
I versamenti devono essere effettuati indicando i seguenti codici:

Il codice comune catastale di Sant'Agata di Puglia è I193

 


codici tributo da indicare sul modello F24:

CODICE DESCRIZIONE TRIBUTO
3912 IMU - imposta municipale propria su abitazioni principali di cat. A/1, A/8 e A/9 - COMUNE
3916 IMU - Imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE
3918 IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - COMUNE
3923 IMU - imposta municipale propria per interessi da accertamento - COMUNE
3925 IMU - imposta municipale propria per sanzioni da accertamento - COMUNE
3925 IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO
3930 IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - COMUNE


CASI PARTICOLARI
E' ridotta del 50% la base imponibile dei fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati (limitamento al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni). La norma prevede che l'inagibilità o inabitabilità sia accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa a tale previsione, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Non è possibile beneficiare dell'agevolazione per tutte le pertinenze utilizzate indipendentemente dal loro numero per categoria catastale (ora si può considerare solo una pertinenza per ciascuna delle cat. C/2, C/6 e C/7).

DICHIARAZIONE IMU
I proprietari che hanno registrato variazioni intervenute nel corso dell'anno 2014 rilevanti ai fini dell'imposta devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno 2015, che ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
Le modalità di compilazione e gli obblighi di dichiarazione dell'IMU sono contenuti nel modello ministeriale.


NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Decreto legislativo 31/12/1992 n. 504 (normativa ICI);
Decreto legge 06/12/2011 n. 201 convertito nella legge 22/12/2011 n. 214 articolo 13;
Art. 1 commi 707 e 729 della legge 27/12/2013 n. 147;
Decreto legge 06/03/2014 n. 16 convertito nella legge 02/05/2014 n. 68.


Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio Tributi 0881 984007
Orario al pubblico
a) mattino - lunedì, martedì, mercoledì e venerdì: dalle ore 10:30 alle ore 13:00
b) pomeriggio - giovedì: dalle ore 16:00 alle ore 18:00

Download/Visualizzazione Avviso qui: Informativa IMU 2014.pdf Informativa IMU 2014.pdf (143.98 KB)

Inviato da : Admin,  30 Set 2014
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